Chi siamo

Lo studio legale

Studio Legale Palazzo

Dal 1950 a tutela dei vostri diritti

Chi siamo

Lo studio nasce a Catania nel 1950 in pieno centro storico, grazie alla volontà e all’impegno dell’Avvocato Roberto Palazzo che, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, incentra la propria attività professionale nel settore del diritto civile. Fin dal principio la professione è stata contraddistinta oltre che dal rigoroso rispetto della deontologia forense anche da solidi principi etici e morali che, uniti all’indiscussa e vasta preparazione del suo titolare, hanno permesso allo studio di divenire punto di riferimento tanto per i privati quanto per le più importanti aziende presenti sul territorio.

Negli anni settanta lo studio viene trasferito in una sede più ampia e prestigiosa sita nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia dove, negli anni successivi, grazie all’Avvocato Salvatore Palazzo, vengono da un lato affrontate le tematiche più rilevanti nel settore del diritto bancario, societario, assicurativo e della responsabilità professionale in campo medico e dall’altro lo studio diviene punto di riferimento per lo svolgimento di incarichi giudiziari nel campo del diritto fallimentare e dell’esecuzione immobiliare. In quest'ultimo settore è attiva la P.A.V.I.D.(Professionisti Associati Vendite Immobiliari Delegate) operante dal 2006 e punto di riferimento oltre che per il tribunale anche per altre professionalità.

Oggi, giunto alla terza generazione, lo studio avvalendosi dei più moderni strumenti tecnici ed informatici, continua ad affrontare nei settori di competenza, con immutato impegno e passione, e nel rispetto dei valori del suo fondatore, le questioni meritevoli di essere tutelate nelle aule giudiziarie senza trascurare la possibilità di ricorrere ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie quali mediazione e arbitrato.

La nostra filosofia

Consapevoli dell’importanza del ruolo ricoperto dall’avvocatura all’interno del sistema giustizia e dell’incidenza sulla sfera personale ed economica del destinatario di una azione legale, ci preoccupiamo di far valere le ragioni dei nostri assistiti solo dopo aver verificato scrupolosamente l’esistenza di un diritto giuridicamente tutelabile, evitando la proposizione di azioni temerarie e pretestuose.

Il nostro impegno

Le innovazioni legislative e il continuo evolversi degli orientamenti giurisprudenziali, frutto anche di cambiamenti socio-economici sempre più incalzanti, impongono un costante e approfondito aggiornamento professionale che, unito a riservatezza e discrezionalità, contraddistinguono il nostro impegno quotidiano.

Lo studio

Focus

  • Visure ipocatastali: quando l’esenzione non basta - Quand'anche sia stato esonerato dalle visure, il notaio che sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della sussistenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede. - Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2014, n. 12797
  • Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Intenzione di interrompere la gravidanza in presenza di malformazioni del feto - Onere della prova: Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza; tale prova non può essere desunta dal solo fatto che la gestante abbia chiesto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto, poiché tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità. Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7269
  • Responsabilità Civile - Cose in custodia - Responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Limiti - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fattore di pericolo creato da terzi, non eliminabile con immediatezza dall'ente custode: La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ. , opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Cass. civ. Sez. III, 12-03-2013, n. 6101
  • Società - Responsabilità Amministratori - Azione di Responsabilità promossa dal curatore: Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Orbene, si rileva che in tale azione, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratoreconvenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, a patto che siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. Cass. civ. Sez. Unite, 06-05-2015, n. 9100
  • Decretato il blocco degli sfratti su tutto il territorio italiano; il provvedimento è contenuto all’articolo 103 comma 6 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), che contiene una serie di misure economiche per far fronte alla crisi generata dal Coronavirus: «L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020».