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Locazioni abitative: la rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile pignorato deve essere disposta sempre dal Giudice dell'Esecuzione

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In materia di locazione abitative, la rinnovazione del contratto di locazione dell'immobile pignorato deve essere disposta dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c., essendo inopponibbile all'aggiudicatario qualsiasi forma di rinnavazione tacita dovuta a mancata disdetta (Cass. 22711/2011); la diversa soluzione adottata dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. 11830/2013) riguarda solo le locazioni non abitative.

Ne consegue che, ove il contratto di locazione non sia stato espressamente rinnovato a seguito di autorizzazione del Giudice, il professionista delegato ha l'onere di provvedere alla liberazione e alla successiva consegna in favore dell'aggiudicatario

Ordinanza Tribunale di Catania VI Sez. Civ. del 28/2/2020