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Roberto Palazzo
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Responsabilità della banca intermediaria in una compravendita di diamanti avvenuta tra un suo cliente e una società terza

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Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto contrattuale di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (nella specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della banca, intermediaria in una compravendita di diamanti avvenuta tra un suo cliente e una società terza, per non aver predisposto procedure volte a garantire la correttezza delle informazioni fornite dal venditore e la trasparenza sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose).

Tribunale Verona Sez. III Ord. 23/05/2019