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Separazione giudiziale e addebito

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La separazione giudiziale va addebitata al coniuge che sia venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte (da valutarsi in un quadro complessivo e non atomistico) che siano causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto minano il nucleo di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo matrimoniale (nella specie, la Suprema corte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha addebitato la separazione al marito che, in primo luogo, e dopo aver taciuto di essere la causa esclusiva dell'infertilità di coppia, era unilateralmente receduto dal ciclo di procreazione assistita, pur in precedenza deciso in comune, nonostante che la moglie si fosse già sottoposta a terapie invasive, senza neppure comunicarglielo, e che, in secondo luogo, aveva anche tenuto nascosta la sua dipendenza dall'alcool, interrompendo poi il percorso di superamento e recupero intrapreso, anche grazie all'assistenza e alla collaborazione della moglie, condotte, queste, che hanno frustrato irreparabilmente l'affidamento riposto dalla moglie sull'osservanza dei reciproci doveri coniugali).

Cass. civ. Sez. I, 09-04-2015, n. 7132