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Soggetti fallibili e onere della prova

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Ai sensi dell'art. 1 della L.F. sono soggetti fallibili gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. La norma prevede che non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, alternativamente, abbiano investito nell'azienda un capitale di valore superiore a 300.000 euro ed abbiano utilizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio l'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro. L'onere di provare il mancato superamento di tali limiti incombe sull'imprenditore. La regola generale prevede dunque l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali con esclusione del piccolo imprenditore, legalmente desumibile dal mancato raggiungimento dei presupposti dimensionale anzidetti.

Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016