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Domanda specificamente rivolta alla condanna agli interessi anatocistici

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La domanda di corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte li richieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti da quel momento produrranno; ne consegue che, qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi ogniqualvolta l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell'ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, in caso contrario incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ..

Cass. civ. Sez. I, 04-03-2011, n. 5218