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Azione revocatoria ex art. 2901 - consilium fraudis e partecipatio fraudis

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Quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione. La prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, la cui valutazione è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove giustificata con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Cassazione civile sez. II 19/11/2015 n.23666