Nessun onere di erogazione di prestazioni sanitarie a carico delle Regioni può scaturire in assenza di provvedimento amministrativo di accreditamento
- Roberto Palazzo
- Contrattualistica
- 25 Nov 2015
Nell'ambito dei servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lg. n. 502 del 1992, e poi integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994- non ha modificato la natura dei rapporto esistente tra la P.A. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto dell'art. 8, comma 7, del citato d.lg., che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge n. 549 del 1995), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti.
Cassazione civile sez. III 19/11/2015 n.23657