Risponde a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. la ASL per il fatto del medico con essa convenzionato
- Roberto Palazzo
- Responsabilità Medica
- 22 Nov 2015
"L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".
Cassazione civile, Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243