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Roberto Palazzo
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Medica

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Risponde a titolo di responsabilità ex art. 1228 c.c. la ASL per il fatto del medico con essa convenzionato

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"L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

Cassazione civile, Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243