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Roberto Palazzo
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Responsabilità amministratori nominati successivamente ad azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori

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L'esito positivo della revisione e la riconducibilità delle irregolarità denunciate dal curatore del fallimento all'attività dei precedenti amministratori della società, non costituiscono circostanze idonee ad esonerare l'amministratore successivamente nominato dalla responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. , qualora egli non si sia adoperato, in adempimento dei propri doveri di vigilanza e diligenza, per eliminare le predette irregolarità, ma si sia pedissequamente limitato a riprodurre, nei bilanci successivi alla sua nomina, l'iscrizione delle poste attive contestate, senza procedere ad una stima (nella specie resa necessaria anche dalla progressiva riduzione del fatturato). L'amministratore che, succedendo agli altri nella gestione di una società affetta da gravi irregolarità, ometta di informare l'assemblea dei soci e di adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è, invero, responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori, ma della propria colpevole omissione. Né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo alla circostanza che i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione, in quanto, indipendentemente dalla eventuale responsabilità di quest'ultima verso i soci ed i terzi, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio restano attività proprie degli amministratori. Cass. civ. Sez. I, 07-05-2015, n. 9193