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Trasferimento di azienda - Responsabilità del concedente in caso di ritrasferimento dall'affittuario

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La cessazione dell'affitto di azienda, ancorché a causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ed il conseguente ritrasferimento dell'azienda medesima dall'affittuario al concedente, configurano una vicenda traslativa riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 2112 c. c. , la quale comprende ogni caso in cui il medesimo complesso aziendale, quale entità unitaria di beni e rapporti giuridici, continui ad essere utilizzato in funzione dell'esercizio della stessa attività imprenditoriale, nonostante il mutamento della persona dell'imprenditore; ne deriva che il suddetto ritrasferimento, in applicazione del 2° comma del cit. art. 2112, espone il concedente a responsabilità solidale per tutti i debiti dell'affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo si estingua o meno con la cessazione dell'affitto, ovvero si sia già estinto durante l'affitto stesso), ivi incluso quello attinente al regolare versamento dei contributi assicurativi, od al risarcimento del danno in caso di omessa od irregolare contribuzione (anch'esso di natura contrattuale).

Cass. civ., 20-04-1985, n. 2644