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Intesa anticoncorrenziale tra imprese di assicurazione - Risarcimento del danno ex. art. 33 della legge antitrust

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L'assicurato che proponga azione risarcitoria, ai sensi dell' art. 33, secondo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta legge antitrust), nei confronti dell'impresa di assicurazione che sia stata sottoposta a sanzione dall'Autorità garante per aver partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale, ha l'onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale, potendosi su queste circostanze fondare la presunzione dell'indebito aumento del premio per effetto del comportamento collusivo e della misura di tale aumento. Né in questo modo può considerarsi violato il brocardo "praesumptum de praesumpto non admittitur", perché nel danno subito dalla generalità degli assicurati per effetto dell'illecito antitrust, accertato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, è infatti ricompreso, come suo essenziale componente, il danno subito dai singoli assicurati, dovendosi ritenere che lo stesso, pur concettualmente distinguibile sul piano logico, non lo sia sul piano fattuale e, dunque, non richieda, per essere dimostrato, un'ulteriore presunzione. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 24/02/2006)

Cass. civ. Sez. I, 22-05-2013, n. 12551