Sorveglianza sui lavoratori mediante social network
- Roberto Palazzo
- Diritto Informatico
- 22 Jun 2015
Sono ammissibili i controlli difensivi occulti, anche ad opera di personale estraneo all'organizzazione aziendale, qualora diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Resta ferma, in ogni caso, la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive, oltre che rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali deve contemperarsi l'interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa dell'organizzazione produttiva aziendale. In tale contesto è legittima l'attività di controllo posta in essere dal responsabile del personale, a ciò autorizzato dai vertici aziendali, consistita nella creazione di un falso profilo su un social network al fine di verificare la presenza su tale piattaforma del prestatore durante l'orario di lavoro, in quanto avente ad oggetto non l'attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento, bensì l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti, già manifestati, da parte del dipendente. Il controllo difensivo, destinato pertanto a riscontrare e sanzionare un comportamento del prestatore idoneo a ledere il patrimonio aziendale, viene esercitato, dunque, ex post e sollecitato da episodi già occorsi (specificamente il riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l'uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'orario di servizio), di talché la fattispecie si pone al di fuori della previsione di cui all' art. 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori). Cass. Civ. Sez. lavoro, 27-05-2015, n. 10955